La convocazione dell’assemblea condominiale: se non viene ritirata si può invalidare l’assemblea?

Sono in lotta con l’amministratore di condominio che ha convocato un’assemblea su un ordine del giorno che non condivido. Mi è stata spedita la convocazione, ma non ero a casa. Ho trovato l’avviso per il ritiro nella cassetta della posta. Pensavo di non andare a ritirarla e di non partecipare all’assemblea così poi potrò far annullare la delibera perché non ho ricevuto la convocazione. Cosa ne pensa? Massimo.

Caro Massimo,

penso che non sia propriamente una strategia vincente! Al di là della considerazione più generale che il condominio si regge sul principio assembleare e su quello maggioritario e che, dunque, le “battaglie” per far valere la propria posizione andrebbero condotte democraticamente in assemblea, qui paiono fallaci i presupposti per invocare un’eventuale invalidità della delibera. La legge prevede che “l’avviso di convocazione, contenente specifico ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza” (art. 66 Disposizioni di attuazione del Codice Civile). In caso di assenza o rifiuto del destinatario, la giurisprudenza ritiene che sia sufficiente che il postino con tale anticipo di cinque giorni abbia tentato il recapito, lasciando l’avviso di giacenza, essendo irrilevante la data dell’effettivo ritiro ovvero del perfezionamento della compiuta giacenza. Dunque, se l’avviso è stato immesso nella Sua cassetta almeno cinque giorni prima dell’assemblea, la convocazione si ha per perfezionata nei termini. I tribunali ritengono, infatti, applicabile anche ad un atto unilaterale, quale la convocazione in questione, il principio espresso dall’art. 1335 del Codice Civile, secondo cui, quando una comunicazione giunge all’indirizzo del destinatario, si ha per conosciuta. Dunque la delibera non potrebbe per ciò solo essere ritenuta invalida.

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