L’imprenditore committente deve pagare i dipendenti dell’appaltatore.

Sono titolare di un’impresa. I dipendenti dell’impresa di pulizie che pulisce i miei capannoni si lamentano di non aver ricevuto lo stipendio per diversi mesi e lo chiedono a me, perché l’impresa naviga in cattive acque. Devo rispondere, anche se l’impresa di pulizie mi ha sempre fornito i documenti attestanti il pagamento dei dipendenti? Alessandro.

Caro Alessandro,
devo confermare la responsabilità della sua impresa nei confronti dei dipendenti dell’impresa di pulizie. L’art. 29 del d.lgs. 276/03 (Legge Biagi) prevede che, in caso di appalto di opere o servizi, il committente, se a sua volta imprenditore o datore di lavoro (non un consumatore), è obbligato, insieme con l’appaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai dipendenti dell’appaltatore impiegati nell’appalto i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali (INPS) e i premi assicurativi (INAIL) dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto. Questo significa che i dipendenti dell’impresa di pulizie (appaltatore) che hanno lavorato presso i locali della sua azienda, hanno effettivamente diritto di chiederLe retribuzioni, contributi e premi assicurativi in relazione al periodo di esecuzione del contratto (non per stipendi pregressi o successivi). E ciò a prescindere dalla sua diligenza. Il committente, infatti, non risponde per una sua colpa, ma in modo oggettivo. La Sua è una posizione di garanzia, a presidio dei diritti di lavoratori a forte rischio. Le possibili tutele per imprenditori, che, come Lei, ricorrono all’appalto sono soprattutto di tipo preventivo, a partire dalla selezione di un appaltatore serio (il criterio del prezzo più basso alla fine non paga). Ora può eccepire il cosiddetto beneficio della preventiva escussione dell’appaltatore, ossia pretendere che i lavoratori provino innanzitutto a soddisfarsi sul patrimonio del datore di lavoro. Se questo fosse insufficiente, però, toccherà a Lei pagare, salvo rivalsa nei confronti dell’impresa di pulizie. Quest’ultima risponde per eventuale truffa a Suo danno nonché delle sanzioni per ritardato od omesso versamento dei contributi.

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